Il Presidente di Sezione dottor Marco lualdi,
Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale in data 15 Febbraio 2023 in forza del quale il Presidente della Seconda Sezione Civile veniva designato alla Presidenza del Comitato previsto dall’art. 179 ter Disp. Att. C.p.c.,
Preso atto della costituzione del predetto Comitato a seguito della designazione dei singoli componenti da parte dei rispettivi Ordini Professionali di appartenenza,
Ritenuta la necessità di fissare i termini e le modalità per il deposito delle domande finalizzate all’iscrizione al previsto elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita,
Rilevato come per tutte le procedure esecutive immobiliari introdotte successivamente alla data del 1 Marzo 2023 i Professionisti delegati alle operazioni di vendita dovranno necessariamente essere individuati all’interno del predetto elenco
DISPONE
che entro la data del
30 giugno 2023
i professionisti interessati al primo popolamento dell’elenco depositino la propria domanda presso
presidente.tribunale.bustoarsizio@giustiziacert.it
La domanda dovrà essere presentata sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 179 ter Disp. Att. C.p.c.
Si ritiene opportuno segnalare sin d’ora i contenuti della domanda che devono ritenersi imprescindibili, a pena di inammissibilità, per l’iscrizione del professionista al predetto elenco;
- il deposito della documentazione di cui all’art. 179 ter 4 disp. Att c.p.c. ed in particolare
- certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda
- certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita
- certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza del Professionista Delegato nel Circondario del Tribunale di Busto Arsizio ( si precisa sin d’ora che non potranno ottenere l’iscrizione all’elenco professionisti che non risiedano anagraficamente nel Circondario del Tribunale di Busto Arsizio,indipendentemente dall’eventuale domicilio e/o sede e/o residenza professionale ).
- certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale
- titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del comma 5) della medesima disposizione.
I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica sono stati individuati, alternativamente, nel ;
- a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione;
- b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
- c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.
Quanto alla sussistenza dei requisiti di cui al predetto comma 5) lett. a), si ritiene opportuno ulteriormente precisare, in sede di prima interpretazione e fatte salve eventuali e possibili modifiche normative, che ;
- con riferimento la requisito temporale ” ….quinquennio precedente…. ” deve ritenersi il quinquennio anteriore rispetto al deposito della domanda di iscrizione.
- l’incarico potrà ritenersi “…svolto…” nel periodo di riferimento nella misura in cui il professionista abbia compiuto in tale periodo almeno una delle fasi previste dal DM di riferimento (fase preliminare – fase di vendita – fase di trasferimento – fase di distribuzione ) anche qualora la data di conferimento dell’incarico sia temporalmente collocabile oltre il quinquennio precedente.
- non può costituire “svolgimento” il mero conferimento dell’incarico in assenza di qualunque attività concretamente compiuta. Con riferimento alla prima fase di studio, la stessa dovrà quantomeno essersi concretizzata e documentata attraverso il deposito del rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte cosi’ come previsto dall’articolo 16 bis c. 9 sexies DL 179 2012.
Il Comitato, salvo diverse ed ulteriori valutazioni, si riunirà con cadenza semestrale al fine di esaminare eventuali ulteriori domande di iscrizione al predetto elenco depositate dai professionisti i cui requisiti per l’iscrizione all’albo dovessero maturare successivamente alla data del 30.6.2023, nonché per adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dei professionisti iscritti.
Si precisa sin d’ora come non risultando alla data odierna ancora conclusi i corsi e le attività delle scuole di formazione connotati dai requisiti di cui alla lettera c) del comma V dell’art. 179 ter Disp Att. C.p.c., l’eventuale partecipazione dei professionisti a corsi di specializzazione, scuole od altre attività formative eventualmente frequentate sino alla data odierna, non possono integrare il requisito di cui alla lettera C) del medesimo comma 5).
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato.
Nessun Professionista potrà risultare iscritto in piu’ di un elenco.
Si dispone la pubblicazione sul sito Internet del Tribunale di Busto Arsizio.
Si allega il modulo di domanda di iscrizione ed i relativi moduli di autocertificazione.
Si invitano gli Ordini Professionali destinatari a diffondere tempestivamente la presente nota con le modalità ritenute opportune.
Il Presidente di Sezione
Dott. Marco Lualdi
Cartabia Professionisti domanda
Cartabia Professionisti allegato 1
Cartabia Professionisti allegato 2